Art. 67 LIVA — Rappresentanza fiscale IVA Svizzera

Rappresentante fiscale IVA in Svizzera
per imprese estere

Registrazione IVA, rappresentanza fiscale e dichiarazioni presso l'AFC per imprese estere attive in Svizzera. vatflow agisce come vostro rappresentante fiscale IVA svizzero ai sensi dell'art. 67 LIVA.

Avvia l'onboarding →
Registrazione CHF 499
Domiciliazione CHF 800 / anno
Per dichiarazione da CHF 450

Se vendete in Svizzera, la legge vi impone un rappresentante.

Ai sensi dell'articolo 67 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA), ogni impresa estera soggetta all'IVA svizzera deve designare un rappresentante fiscale domiciliato in Svizzera. Questo rappresentante è il referente amministrativo obbligatorio presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Senza di esso, nessuna registrazione è possibile.

L'obbligo si applica quando il vostro fatturato mondiale supera CHF 100.000 — non solo il fatturato svizzero. La soglia è calcolata globalmente. Un'impresa che realizza la maggior parte del suo fatturato all'estero è comunque tenuta a registrarsi se effettua forniture imponibili sul territorio svizzero: consegne di beni, servizi digitali, lavori di costruzione.

Il mancato rispetto comporta accertamenti IVA retroattivi, sanzioni e interessi di mora. Le imprese senza registrazione valida non possono emettere fatture conformi all'IVA svizzera. L'AFC persegue sistematicamente le imprese non residenti dalla riforma del 2018.

Registrazione IVA svizzera e gestione degli obblighi fiscali

01

Registrazione IVA presso l'AFC

Preparazione completa del dossier, presentazione e follow-up fino all'ottenimento del vostro numero IVA svizzero. Ogni documento, ogni corrispondenza AFC — gestito.

02

Rappresentanza fiscale IVA svizzera (art. 67 LIVA)

Rappresentante domiciliato in Svizzera formalmente designato ai sensi dell'art. 67 LIVA. Referente ufficiale presso l'AFC. Tutta la corrispondenza amministrativa ricevuta e trasmessa a vostro nome.

03

Dichiarazioni IVA & Riconciliazione

Dichiarazioni trimestrali preparate dal vostro registro contabile o dagli export fatture, classificate all'aliquota applicabile, riconciliate e presentate tramite l'ePortal AFC. Tracciabili tramite il codice di riferimento cliente.

04

Garanzia bancaria & Conformità (condizionale)

Coordinamento di una garanzia bancaria solo se l'AFC la richiede nel vostro caso — non è un prerequisito per la registrazione. Monitoraggio continuo della conformità, gestione delle scadenze e assistenza in caso di richieste o ispezioni AFC.

Sei tappe. Processo strutturato.

01
Preventivo
Stima rapida basata sul vostro profilo di attività. Senza impegno.
24 ore
02
Onboarding KYC
Mandato firmato, verifica dell'identità, procura AFC. Ricevete il vostro codice di riferimento cliente.
5 giorni lavorativi
03
Registrazione AFC
Dossier completo presentato all'AFC. Seguiamo la pratica e vi informiamo non appena viene emesso il vostro numero IVA.
4–8 settimane
04
Invio documenti
Inviate il vostro export contabile per email indicando il codice di riferimento. Confermiamo la ricezione.
Per periodo
05
Dichiarazione IVA
Prepariamo e presentiamo la dichiarazione tramite l'ePortal AFC. Ricevete il riepilogo e l'importo da versare.
Per periodo
06
Pagamento diretto AFC
Versate l'IVA dovuta direttamente all'AFC. Vi inviamo un promemoria prima di ogni scadenza.
Trimestrale

Documenti richiesti per la registrazione IVA svizzera

Atto costitutivo
Estratto del registro di commercio
Dichiarazione del titolare effettivo
Documento d'identità valido del rappresentante legale
Bilanci recenti
Descrizione delle attività in Svizzera

Prezzi trasparenti.

Due voci a prezzo fisso: registrazione (una tantum) e domiciliazione fiscale (annuale). Il costo delle dichiarazioni IVA è stabilito in base al volume di transazioni e comunicato entro 24 ore dall'onboarding.

Una tantum & Annuale

Registrazione & Domiciliazione

CHF 499

Una tantum — registrazione

+ CHF 800

Per anno — domiciliazione fiscale

  • Dossier di registrazione AFC completo & presentazione
  • Rappresentante fiscale svizzero (art. 67 LIVA)
  • Corrispondenza AFC ricevuta & trasmessa
  • Coordinamento garanzia bancaria (se richiesta dall'AFC)
  • Mandato & procura
Avvia la registrazione →

Imprese interessate

Ogni impresa estera che effettua forniture imponibili in Svizzera può essere soggetta all'obbligo di registrazione IVA svizzera e alla designazione di un rappresentante fiscale. I settori seguenti sono i più frequentemente coinvolti.

E-commerce

Piattaforme marketplace, vendite a distanza e dropshipping verso la Svizzera. L'obbligo si applica dal superamento della soglia di CHF 100'000 di fatturato mondiale, indipendentemente dal volume venduto in Svizzera.

Costruzioni

Cantieri, lavori immobiliari e prestazioni in loco fanno scattare l'assoggettamento IVA svizzero dalla prima fornitura imponibile. La rappresentanza fiscale è richiesta prima di qualsiasi fatturazione.

Servizi digitali

SaaS, contenuti digitali e servizi elettronici B2C forniti a clienti svizzeri. La registrazione IVA svizzera è sistematicamente obbligatoria oltre la soglia mondiale.

Importatori e distributori

Consegne di beni dall'estero verso la Svizzera, stoccaggio locale e operazioni di rivendita. La rappresentanza fiscale IVA svizzera è l'unico interlocutore presso l'AFC.

Società non residenti attive in Svizzera

Prestazioni occasionali o ricorrenti effettuate da imprese estere senza stabile organizzazione. L'art. 67 LIVA impone la designazione di un rappresentante fiscale domiciliato in Svizzera.

Domande frequenti.

Chi deve registrarsi all'IVA svizzera? +

Ogni impresa estera il cui fatturato mondiale supera CHF 100.000 e che effettua forniture imponibili in Svizzera deve registrarsi e designare un rappresentante fiscale. La soglia è globale.

Qual è il ruolo del rappresentante fiscale? +

Il rappresentante fiscale è il referente amministrativo ufficiale dell'AFC ai sensi dell'art. 67 LIVA. L'impresa cliente rimane la sola responsabile dell'IVA dovuta all'AFC. Il ruolo è amministrativo — non una garanzia finanziaria.

Quanto tempo richiede la registrazione? +

Una volta presentato il dossier completo all'AFC, il numero IVA viene generalmente emesso in 4–8 settimane. Seguiamo la pratica e vi informiamo non appena disponibile.

È richiesta una garanzia bancaria? +

Di regola no. Per le società estere, l'AFC rinuncia oggi a esigere garanzie al momento della registrazione. Si riserva tuttavia il diritto di richiederle in seguito se gli obblighi procedurali (presentazione dei rendiconti, pagamenti) non sono adempiuti nei termini. Base legale: art. 94 cpv. 2 LIVA (RS 641.20).

Come funziona l'invio dei documenti? +

Nessun portale clienti. All'onboarding ricevete un codice di riferimento personale. Ogni periodo, inviate il vostro export per email con questo codice. Confermiamo la ricezione, prepariamo la dichiarazione e vi inviamo il riepilogo. Interamente via email — tracciabile e verificabile.

Posso rescindere il mandato? +

Sì. Il mandato prevede un preavviso di 30 giorni, rescindibile alla chiusura di qualsiasi periodo IVA. Alla rescissione, consegniamo un dossier di trasferimento completo.

In quali lingue lavorate? +

Italiano, inglese, tedesco e francese. Le dichiarazioni vengono presentate all'AFC nella lingua ufficiale svizzera appropriata.

Guide IVA svizzera per società estere

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Sono soggetto all'IVA svizzera ?

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Art. 67 LIVA: perché è obbligatorio, il ruolo esatto, chi può esserlo, come designarlo.

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Garanzia bancaria: obbligatoria ?

La posizione AFC aggiornata (art. 94 cpv. 2 LIVA): rinuncia generale alle garanzie per le società estere.

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