Art. 67 LIVA — Rappresentanza fiscale IVA Svizzera
Registrazione IVA, rappresentanza fiscale e dichiarazioni presso l'AFC per imprese estere attive in Svizzera. vatflow agisce come vostro rappresentante fiscale IVA svizzero ai sensi dell'art. 67 LIVA.
Ai sensi dell'articolo 67 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA), ogni impresa estera soggetta all'IVA svizzera deve designare un rappresentante fiscale domiciliato in Svizzera. Questo rappresentante è il referente amministrativo obbligatorio presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Senza di esso, nessuna registrazione è possibile.
L'obbligo si applica quando il vostro fatturato mondiale supera CHF 100.000 — non solo il fatturato svizzero. La soglia è calcolata globalmente. Un'impresa che realizza la maggior parte del suo fatturato all'estero è comunque tenuta a registrarsi se effettua forniture imponibili sul territorio svizzero: consegne di beni, servizi digitali, lavori di costruzione.
Il mancato rispetto comporta accertamenti IVA retroattivi, sanzioni e interessi di mora. Le imprese senza registrazione valida non possono emettere fatture conformi all'IVA svizzera. L'AFC persegue sistematicamente le imprese non residenti dalla riforma del 2018.
01
Preparazione completa del dossier, presentazione e follow-up fino all'ottenimento del vostro numero IVA svizzero. Ogni documento, ogni corrispondenza AFC — gestito.
02
Rappresentante domiciliato in Svizzera formalmente designato ai sensi dell'art. 67 LIVA. Referente ufficiale presso l'AFC. Tutta la corrispondenza amministrativa ricevuta e trasmessa a vostro nome.
03
Dichiarazioni trimestrali preparate dal vostro registro contabile o dagli export fatture, classificate all'aliquota applicabile, riconciliate e presentate tramite l'ePortal AFC. Tracciabili tramite il codice di riferimento cliente.
04
Coordinamento di una garanzia bancaria solo se l'AFC la richiede nel vostro caso — non è un prerequisito per la registrazione. Monitoraggio continuo della conformità, gestione delle scadenze e assistenza in caso di richieste o ispezioni AFC.
Documenti richiesti per la registrazione IVA svizzera
Due voci a prezzo fisso: registrazione (una tantum) e domiciliazione fiscale (annuale). Il costo delle dichiarazioni IVA è stabilito in base al volume di transazioni e comunicato entro 24 ore dall'onboarding.
Una tantum — registrazione
Per anno — domiciliazione fiscale
Tariffa finale stabilita in base al volume di transazioni, comunicata entro 24 ore dall'onboarding.
Ogni impresa estera che effettua forniture imponibili in Svizzera può essere soggetta all'obbligo di registrazione IVA svizzera e alla designazione di un rappresentante fiscale. I settori seguenti sono i più frequentemente coinvolti.
Piattaforme marketplace, vendite a distanza e dropshipping verso la Svizzera. L'obbligo si applica dal superamento della soglia di CHF 100'000 di fatturato mondiale, indipendentemente dal volume venduto in Svizzera.
Cantieri, lavori immobiliari e prestazioni in loco fanno scattare l'assoggettamento IVA svizzero dalla prima fornitura imponibile. La rappresentanza fiscale è richiesta prima di qualsiasi fatturazione.
SaaS, contenuti digitali e servizi elettronici B2C forniti a clienti svizzeri. La registrazione IVA svizzera è sistematicamente obbligatoria oltre la soglia mondiale.
Consegne di beni dall'estero verso la Svizzera, stoccaggio locale e operazioni di rivendita. La rappresentanza fiscale IVA svizzera è l'unico interlocutore presso l'AFC.
Prestazioni occasionali o ricorrenti effettuate da imprese estere senza stabile organizzazione. L'art. 67 LIVA impone la designazione di un rappresentante fiscale domiciliato in Svizzera.
Ogni impresa estera il cui fatturato mondiale supera CHF 100.000 e che effettua forniture imponibili in Svizzera deve registrarsi e designare un rappresentante fiscale. La soglia è globale.
Il rappresentante fiscale è il referente amministrativo ufficiale dell'AFC ai sensi dell'art. 67 LIVA. L'impresa cliente rimane la sola responsabile dell'IVA dovuta all'AFC. Il ruolo è amministrativo — non una garanzia finanziaria.
Una volta presentato il dossier completo all'AFC, il numero IVA viene generalmente emesso in 4–8 settimane. Seguiamo la pratica e vi informiamo non appena disponibile.
Di regola no. Per le società estere, l'AFC rinuncia oggi a esigere garanzie al momento della registrazione. Si riserva tuttavia il diritto di richiederle in seguito se gli obblighi procedurali (presentazione dei rendiconti, pagamenti) non sono adempiuti nei termini. Base legale: art. 94 cpv. 2 LIVA (RS 641.20).
Nessun portale clienti. All'onboarding ricevete un codice di riferimento personale. Ogni periodo, inviate il vostro export per email con questo codice. Confermiamo la ricezione, prepariamo la dichiarazione e vi inviamo il riepilogo. Interamente via email — tracciabile e verificabile.
Sì. Il mandato prevede un preavviso di 30 giorni, rescindibile alla chiusura di qualsiasi periodo IVA. Alla rescissione, consegniamo un dossier di trasferimento completo.
Italiano, inglese, tedesco e francese. Le dichiarazioni vengono presentate all'AFC nella lingua ufficiale svizzera appropriata.
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