In linea di principio sì, già da CHF 100'000 di fatturato mondiale, se realizzate un'operazione imponibile in Svizzera. Verificate il vostro caso in due minuti.
Verifica la mia situazione →Indicativo, basato sulle vostre risposte.
Dalla riforma del 2018, non conta più solo il vostro fatturato svizzero : viene preso in considerazione l'insieme del vostro fatturato mondiale. Non appena supera CHF 100'000 e realizzate un'operazione imponibile in Svizzera, l'assoggettamento diventa obbligatorio.
Iscrizione e tassazione retroattive sui periodi non dichiarati.
4,0 % all'anno dal 1° gennaio 2026 (4,5 % nel 2025 ; pro rata in caso di sovrapposizione), dovuti dal 61° giorno dopo la fine del periodo (art. 86 cpv. 1 LIVA).
La sottrazione d'imposta e la violazione degli obblighi procedurali sono passibili di sanzioni penali (titolo 6 LIVA).
Alcuni casi liberano dalla registrazione — in senso stretto :
Se fornite esclusivamente servizi a clienti imprese svizzere, è il cliente che applica il reverse charge all'IVA (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA).
Quando il cliente svizzero importa i beni a proprio nome, è lui a dichiarare l'imposta sull'acquisto.
Finché il vostro fatturato mondiale resta sotto CHF 100'000, l'assoggettamento obbligatorio non si applica.
Da non confondere — I servizi digitali (SaaS, contenuti, streaming) forniti a privati in Svizzera non liberano : al contrario, è proprio il caso che rende soggetti.
Sul fatturato mondiale, dalla riforma del 2018, non appena viene realizzata un'operazione imponibile in Svizzera.
Sì, se il vostro fatturato mondiale supera la soglia. Il basso volume svizzero non esonera dall'obbligo.
No. Resta fissata a CHF 100'000, non è prevista alcuna modifica.
Una ripresa retroattiva con interessi di mora (4,0 % all'anno dal 2026), fino a sanzioni penali in caso di sottrazione d'imposta.
L'aliquota normale è dell'8,1 %. Un'aliquota ridotta del 2,6 % si applica ai beni di prima necessità, e un'aliquota speciale del 3,8 % all'alloggio.
Sì. Una volta soggetti, deducete l'IVA pagata sui vostri acquisti e spese svizzere dall'IVA che incassate (deduzione dell'imposta precedente).
In Svizzera, il termine legale è rappresentante fiscale (art. 67 LIVA). « Mandatario fiscale » è un termine corrente nell'UE.
Sì, in particolare per recuperare l'IVA pagata sui propri acquisti svizzeri.